Italia – Approvato trattato di Prum su schedatura genetica

fonte: il sole 24 ore – 25 giugno 2009

Un
grande archivio del Dna da utilizzare per scoprire gli autori di
crimini oggi difficilmente individuabili. Ieri il Senato con il sì
bipartisan ha approvato le norme di recepimento del trattato di Prum
che prevede l’istituzione di banche dati del Dna nei Paesi aderenti e
la loro reciproca connessione. Nel nostro Paese, con la nuova legge
sarà operativo un unico e molto più ampio archivio nazionale dei
profili biologici.

Entro
l’estate del 2010, a cura della polizia o della polizia giudiziaria
(che potrà stipulare convenzioni con laboratori specializzati), dovrà
essere completata la mappatura dei profili di tutte le persone detenute
o sottoposte a misure alternative alla detenzione in seguito a sentenza
irrevocabile, ma anche di tutti i soggetti sottoposti a custodia
cautelare, arresti domiciliari, arrestati in flagranza o sottoposti a
fermo.

Ma
nella banca dati sono destinati a confluire anche i profili di
sconosciuti, raccolti sul luogo del delitto, di persone scomparse o dei
cadaveri non identificati. Nutrito l’elenco dei reati per i quali è
escluso il prelievo forzoso dei campioni: da quelli fallimentari a
tributari e sono stati aggiunti alla Camera anche tutti i delitti
previsti in materia finanziaria dal Testo Unico.

L’accesso,
sarà possibile solo a forze di polizia, ma i profili del dna non
potranno contenere informazioni che permettano l’identificazione
diretta del soggetto a cui sono riferiti. Solo dopo esito positivo del
confronto sarà possibile agli investigatori ottenere il nominativo
dell’interessato (previsti fino a 3 anni di reclusione per i pubblico
ufficiale che fa uso e diffonde dati in violazione della disciplina di
protezione). I profili potranno essere conservati per un periodo di
tempo che verrà fissato dal regolamento applicativo e, comunque non
potrà essere superiore a 40 anni, mentre i campioni biologici verranno
distrutti non oltre i 20 anni.

Distrutti
d’ufficio i campioni e i profili acquisiti nei confronti dei soggetti
assolti con formula definitiva o se le operazioni di prelievo sono
state effettuate in maniera irregolare. Se l’autorità giudiziaria
considera necessaria l’effettuazione di un prelievo forzoso nei
confronti di chi non è iscritto nel registro degli indagati, emette un
ordinanza soggetta solo a due condizioni: che si proceda per un reato
non colposo punito con almeno 3 anni di carcere e che l’accertamento
sia assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. In caso di
rifiuto è sempre prevista la possibilità dell’accompagnamento forzoso.
Il Pm potrà procedere solo dopo autorizzazione del Gip, ma è introdotta
anche una procedura d’urgenza che prevede la convalida solo successiva,
entro 48 ore, da parte del giudice.